L’indicazione delle provvigioni non è più obbligatoria, niente più indicazione delle provvigioni nei rogiti notarili.
Il rogito per l’acquisto o la vendita di un immobile cambia volto. Prossimamente non sarà più obbligatorio riportare nell’atto notarile l’importo delle provvigioni corrisposte dalle parti contraenti al mediatore, qualora ci si avvalga delle sue prestazioni professionali.
È quanto previsto nel Ddl lavoro approvato dalla Camera in base al quale ci si potrà limitare ad inserire il numero della fattura e a confermare che l’importo di quanto versato all’agente immobiliare coincide con quanto indicato nella fattura.
Quali sono invece le regole in vigore fino ad oggi? La legge richiede che venga messo nero su bianco il ricorso alle prestazioni dell’intermediario, la sua identificazione e l’ammontare di quanto percepito.
Si dovrà pertanto indicare il codice fiscale o la partita iva nonché il numero di iscrizione al ruolo degli agenti d’affari in mediazione, oltre all’importo di quanto incassato per effetto della sua mediazione. Da riportare infine il mezzo di pagamento utilizzato dai contraenti.
Con questo cambio di regole che prossimamente si applicheranno si vuole privilegiare le esigenze di riservatezza nelle trattative tra venditore o acquirente e agente immobiliare. L’intento è quello di tutelare la privacy e la libertà delle parti nello svolgimento delle trattative senza che vengano resi note provvigioni corrisposte anche all’altro contraente. Indiscutibilmente siamo di fronte ad un alleggerimento delle procedure e della burocrazia, come da tempo auspicato dalla Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali).
Manuela Margilio