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Il Bonus ristrutturazioni vale anche per le coppie di fatto

I familiari conviventi e le coppie di fatto possono beneficiare del Bonus ristrutturazione. Ecco perché.

Non solo i proprietari e possessori degli immobili sui quali vengono svolti lavori edilizi rientranti nel bonus di ristrutturazione possono accedere all’agevolazione fiscale. L’incentivo che lo Stato ha messo da tempo a disposizione di chi esegue lavori di recupero del patrimonio edilizio può essere utilizzato anche dal convivente familiare del proprietario dell’immobile o al convivente di fatto. 

Via libera dunque all’agevolazione fiscale anche per coloro che si trovano in un rapporto di convivenza rispetto a chi ha la proprietà dell’immobile. Tutto questo però a condizione che vi sia il rispetto dei particolari requisiti che di seguito illustrerò.

Innanzitutto è fondamentale che la relazione di convivenza stabile, sia che si tratti di un familiare (coniuge, parente o affine) o di un convivente di fatto deve essere presente al momento in cui si inizia la procedura per l’avvio dei lavori e deve perdurare per tutta la durata degli stessi, fino all’atto del pagamento della spesa da portare in detrazione. Non è tuttavia necessario che la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) sia intestata al convivente.

Altro requisito è che il convivente abbia sostenuto la spesa. Solo in tal caso potrà beneficiare della detrazione Irpef pari al 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di spesa che, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, è pari a 96.000 euro.

Il rimborso Irpef verrà ripartito in 10 quote annuali di pari importo. 

Un aspetto su cui fare estrema attenzione è quello relativo alle modalità di pagamento della spesa, al fine di non inficiare la possibilità di ottenere la detrazione.

Si dovrà pagare esclusivamente mediante bonifico parlante, ovvero un bonifico nel quale siano riportati i seguenti dati:

  • la causale del versamento, ovvero il Bonus ristrutturazioni per il quale si chiede la detrazione;
  • il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
  • la partita iva dell’impresa che esegue i lavori e che ha emesso la fattura per poter ricevere il pagamento.

Il beneficio fiscale viene riconosciuto anche qualora per il pagamento della spesa si ottenga un finanziamento.

Manuela Margilio

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