Quali sono le differenze:
Con il decreto legislativo e il decreto-legge al Governo viene attribuita la possibilità di approvare delle normative aventi forza di legge
Nel nostro Paese al Governo spetta quello che viene definito potere esecutivo. In forza di esso il Governo deve svolgere un’attività amministrativa e di indirizzo politico.
Il potere esecutivo, tuttavia- non si limita a svolgere le predette funzioni in quanto, in deroga al principio della divisione dei poteri, secondo il quale la funzione legiferativa dovrebbe essere riservata al Parlamento, svolge anche una funzione normativa. Da mettere in evidenza però che gli atti normativi predisposti dagli organi esecutivi hanno di regola il contenuto tipico della legge ma non la forma; non sono, cioè leggi da un punto di vista formale. La legge è tale solo in forza del particolare procedimento di formazione da parte delle Camere.
La forma degli atti normativi del potere esecutivo è quella del decreto. Hanno la stessa efficacia della legge i decreti- legge e i decreti legislativi mentre, ad esempio, i regolamenti hanno un’efficacia inferiore a quella della legge.
Esaminiamoli distintamente.
Il Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza può adottare, sotto la propria responsabilità, dei provvedimenti provvisori con forza di legge, detti decreti-legge. Si evidenzia l’eccezionalità che li contraddistingue e il fatto che sono limitati ai casi in cui le Camere, visti i tempi lunghi che caratterizzano il potere legislativo non potrebbero operare tempestivamente. Il decreto legge ha comunque carattere provvisorio. Si pensi alle esigenze che sorgono da una grave calamità naturale. Tuttavia, occorre evidenziare che l’elevato numero di decreti legge che vengono approvati non sempre è giustificato da esigenze straordinarie ed eccezionali.
L’efficacia del decreto legge è di 60 giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nello stesso giorno devono essere presentati alle Camere per la loro conversione in legge. Questo vuol dire tecnicamente che il Governo presenterà alle Camere un disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge. Le Camere entro tali 60 giorni avranno delle opzioni: possono approvarlo così com’è oppure con modifiche oppure non approvarlo. Il decreto legge non convertito perde efficacia fin dall’inizio. Nel caso di conversione esso invece sarà in toto sostituito dalla legge di conversione.
In ultimo il Governo può adottare dei decreti aventi forza di legge ( i decreti legislativi) anche senza che ricorrano casi straordinari. In caso di normalità è però necessario che le funzioni di legiferare vengano delegate dal Parlamento a mezzo di una legge che assume il nome di Legge di delega. Le Camere ricorrono a questo strumento solitamente quando la materia è particolarmente complessa e richiede conoscenze molto tecniche. La legge delega deve contenere la determinazione dei principi e criteri ai quali il Governo dovrà attenersi, l’indicazione dei limiti di tempo che il Governo dovrà rispettare nonché l’oggetto sul quale il Governo dovrà legiferare.
Manuela Margilio