Assicurazione sulla vita: una tutela per i propri familiari in caso di morte dell’assicurato
I beni e la vita di ciascuno di noi sono continuamente esposti a dei rischi. La funzione di protezione da questi rischi è assolta dai contratti di assicurazione. Il rischio che rende incerta la nostra esistenza può dunque essere trasferito ad una Compagnia di Assicurazione che, previa corresponsione di una somma di denaro, al verificarsi di un evento avverso riguardante la nostra vita, provvederà a pagare un capitale o una rendita. Vediamo meglio come stipulare un contratto di assicurazione sulla vita e come esso funzioni.
Siamo di fronte ad un contratto con il quale, a seguito del pagamento di un premio da parte del soggetto assicurato, l’assicuratore si obbliga a pagare una somma di denaro. Essa può essere sotto forma di una tantum (pagamento di un capitale) o in forma di prestazione periodica (pagamento di una rendita) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Anche se la pratica dell’assicurazione è molto antica, la sua grande diffusione è propria dei tempi moderni.
Il contratto di assicurazione viene classificato tra i contratti aleatori. L’assicurato non sa, nel momento in cui lo sottoscrive, se l’evento si verificherà o quando si verificherà e se, a fronte dei premi corrisposti all’assicuratore, riceverà una prestazione.
L’assicurazione sulla vita può assumere due forme. Assicurazione per il caso morte, se l’assicuratore si obbliga a pagare al beneficiario un capitale o una rendita alla morte dell’assicurato. Assicurazione per il caso di sopravvivenza, se l’assicuratore si obbliga a pagare all’assicurato o a un terzo beneficiario, una somma o una rendita ad una certa data, qualora in quel momento l’assicurato sia ancora in vita.
L’assicurazione sulla vita non ha propriamente carattere indennitario bensì previdenziale poiché in genere l’assicurato mira a garantire la disponibilità di una somma o di una rendita ai familiari o agli eredi. Il premio versato, oltre che in rapporto al capitale o alla rendita, varia a seconda dell’entità del rischio che dipende dall’età, dalle condizioni di salute e dalla professione dell’assicurato.
Il contratto di assicurazione, inoltre, appartiene alla categoria dei contratti di adesione. Come si stipula? Occorre sottoscrivere dei moduli uniformi predisposti dall’impresa di assicurazione contenenti clausole vessatorie cui l’assicurato dovrà prestare particolare attenzione prima di apporre la propria firma. Propedeutico alla sottoscrizione del contratto solitamente è la compilazione di un questionario convenente varie domande in ordine alle condizioni di rischio cui il futuro assicurato deve dare risposte puntuali ed esaustive. Pena l’annullabilità del contratto, tali risposte non devono essere reticenti o inesatte.
Il contratto è consensuale, ossia si perfeziona con il consenso delle parti ma resta sospeso (l’assicurato pertanto non assume il rischio) fino a che l’assicurato non paga il premio o la prima rata di esso. Il contraente/assicurato ha 15 giorni dalla scadenza di ciascuna rata (cosiddetto termine di tolleranza) per pagare i premi. Se non paga l’assicurazione resta sospesa.