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Ambiente & Società

Carcere e pena detentiva: qual è la funzione nel nostro ordinamento

Il dramma della situazione delle carceri nel nostro paese: suicidi, sovraffollamento sono i principali problemi

Sono ormai mesi che l’attenzione dei media è concentrata sulla situazione in cui versano le carceri italiane. Molti sono gli aspetti che non vanno e che sono stati evidenziati più volte dalle più alte cariche del nostro Paese. E purtroppo i numeri parlano chiaro. Dietro le sbarre ogni anno in Italia muoiono più di 100 persone. Le condizioni di degrado e di sovraffollamento in cui i detenuti sono costretti a trascorrere il tempo necessario per espiare la pena sono spesso causa di eventi tragici. A fronte delle morti premature cui dobbiamo talvolta assistere viene spontaneo chiedersi quale sia la funzione che deve avere la detenzione e se questa venga assolta pienamente. Certamente ogni caso è a sé stante ma ci sono degli aspetti che sono comuni un po’ a tutti. La presenza di troppi detenuti rispetto allo spazio a disposizione fa anche sì che, oltre a ridursi la qualità della vita, la funzione dell’applicazione della pena venga pregiudicata.

Ne risentono anche gli agenti della pubblica sicurezza che non riescono sempre a fare il loro lavoro o le cui vite vengono messe a rischio a causa degli episodi di rivolta cui stiamo assistendo in quest’ultimo periodo.

Ma qual è, a questo punto, lo scopo della detenzione per gli autori di reati secondo il nostro diritto penale?

Iniziamo col dire che la pena è la sanzione giuridica irrogata dallo Stato attraverso i giudici, a carico di colui che ha violato un precetto della legge penale mediante un particolare procedimento detto processo penale. Le pene si distinguono in: principali, che vengono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna e in accessorie, che conseguono automaticamente alla condanna-

L’irrogazione della sanzione penale risponde a diverse finalità; per questo la pena può assumere:

  • una funzione retributiva, ossia costituire il corrispettivo per il reato commesso mediante la sua carica di afflittività;
  • funzione rieducativa, in quanto tesa alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato;
  • funzione di prevenzione generale, in quanto persegue il fine di distogliere gli altri consociati dalla commissione di atti criminosi tramite sia la minaccia di inflizione della sanzione sia l’irrogazione in concreto della sanzione stessa.

Manuela Margilio

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