REFERENDUM EUTANASIA LEGALE: QUANTE FIRME RACCOLTE E QUAL È IL QUESITO

Dopo il via al Referendum a favore dell’Eutanasia legale partito il 17 giugno 2021, la soglia minima per mettere in essere il Referundum è stata superata ed attualmente siamo oltre le 750mila firme raccolte.

Quali sono i quesiti del referendum? E quali le modifiche introdotte?

Oltre 500.000 firme sono state raccolte ai tavoli mentre quelle digitali hanno superato le 250.000. L’ associazione Luca Coscioni definisce questo risultato come un traguardo. A queste si aggiungeranno le firme raccolte per i tavolini per strada e gli altri punti di raccolta firme, aperti per tutto il mese di settembre per informare e sensibilizzare al tema, “per vivere liberi fino alla fine”. Tra gli ultimi firmatari spiccano Francesco Guccini, Pif e Roberto Saviano. Ma i prossimi potreste essere proprio voi, cari lettori, trovando il sito del referendum eutanasia online.

Eutanasia: cosa significa

L’eutanasia, dal greco “bene” e “morte”, indica il voler causare in modo intenzionale la morte in un soggetto la cui condizione è ormai marcatamente compromessa. Si tratta quindi di una persona la cui qualità della vita è intaccata da una malattia in maniera permanente e debilitante oppure che abbia subito una forte menomazione o una particolare condizione fisica e psichica.

Cos’è il referendum

Tale referendum intende parzialmente abrogare l’art. 579 del codice penale, introducendo l’eutanasia attiva. Quest’ultima sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”. Rimarrà, invece, punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.

Eutanasia attiva e passiva

L’eutanasia attiva è attualmente vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio).

Forme di eutanasia cosiddetta passiva, invece, ovvero praticata in forma omissiva – per esempio attraverso la sospensione o la mancata somministrazione di un trattamento sanitario salvavita, come l’idratazione artificiale – sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare l'”accanimento terapeutico”.

Bisogna pur tuttavia riconoscere che vi sono molti casi a latere che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti, affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure. Ed è per ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta che il referendum chiede la parziale abrogazione dell’art. 579 cp.

Nello specifico, l’articolo 579 del codice penale recita: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso: contro una persona minore degli anni diciotto; contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2]”.

Nella forma abrogata, come richiesta dal referendum, le attuali aggravanti previste per l’omicidio del consenziente (minore, infermo di mente o soggiogato) diverrebbero le uniche situazioni in cui non è consentito praticare l’eutanasia, rendendo invece lecito applicarla qualora esplicitamente richiesta (in maniera inequivocabile e reiterata nel tempo) da una persona maggiorenne, in pieno possesso delle sue facoltà mentali e scevra di condizionamenti. Per quanto riguarda, invece, le condotte realizzate al di fuori delle forme sopra previste resterà ovviamente valido il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).

L’obiettivo era quello di raggiungere 500mila firme entro il 30 settembre 2021. Oggi sono più di 750mila. “Il risultato straordinario della raccolta firme – ha dichiarato l’associazione Luca Coscioni – dimostra che il referendum affronta e dà risposte a una grande questione sociale non adeguatamente affrontata dal Parlamento e dai partiti.

Vedendo il panorama europeo, osserviamo le seguenti condizioni:

– Belgio: eutanasia e suicidio assistito;

– Finlandia: eutanasia passiva;

– Francia: eutanasia passiva;

– Germania: eutanasia passiva e suicidio assistito;

– Lussemburgo: eutanasia;

– Olanda: eutanasia ed eutanasia attiva (recentemente ha esteso l’eutanasia anche a minori tra gli uno e i 12 anni);

– Spagna: eutanasia;

– Svezia: suicidio assistito;

– Portogallo: eutanasia;

– Svizzera: protocollo “morte volontaria assistita” (caso di Dj Fabo);

– Ungheria: eutanasia passiva.

Il referendum mirerà quindi a sbrogliare questa complessa questione, nella speranza di tutelare la vita degna di essere vissuta, non favorendo dunque la morte ma una vita che sia degna di essere vissuta come tale, nel rispetto del singolo individuo.

Marino Ceci

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