quando il diritto di cronaca supera i limiti
la libertà di espressione del proprio pensiero può tradursi in una forma di reato: il reato di diffamazione
Nell’era digitale ci si sente sempre più autorizzati ad esprimere pareri e giudizi talvolta senza rendersi conto delle conseguenze sui destinatari delle nostre affermazioni. Questo vale sia per i cittadini che per i professionisti che operano nel settore dell’informazione. Ormai un po’ tutti, giovani o adulti, sono sempre più soliti utilizzare i social network per affermare le proprie idee, a volte in maniera anche impulsiva e senza effettuare le dovute riflessioni in merito agli effetti di quel potente strumento che è la parola.
Molta attenzione deve essere fatta da coloro che esercitano il diritto di informazione e di cronaca che non devono assurgere e tenutari di un potere che va oltre il consentito in nome del rispetto dei diritti altrui.
La comunicazione volta alla critica può rivelarsi particolarmente insidiosa e se non effettuata entro i giusti limiti può anche costituire un fatto di reato lesivo dei diritti fondamentali della persona.
Espressioni di intolleranza o di odio, lesive della dignità altrui possono rivelarsi armi dannose. Necessario, pertanto essere consapevoli della gravità delle proprie azioni. La libertà di espressione finisce dove inizia la libertà e il diritto altrui.
Quando il diritto di informazione o comunque il diritto ad esprimere le proprie opinioni lede la dignità o l’onore di una persona si configura il reato di diffamazione disciplinato dall’articolo 595 del codice penale. In base alla norma chiunque, comunicando con piu’ persone, offende l’altrui reputazione, e’ punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
Da una parte il reato di diffamazione ma dall’altro l’articolo 21 della Costituzione a tutela del diritto di cronaca e di libertà di espressione del pensiero.
Qual è l’interesse che prevalere in caso di conflitto? Ecco che la giurisprudenza nell’esaminare i casi concreti è solita operare un bilanciamento di interessi. A tal fine ha posto una serie di criteri che permettono di valutare nella fattispecie concreta se un certo comportamento (affermazione) integri una fattispecie delittuosa o sia giustificata dal dovere di informazione, intesa come causa di giustificazione alla condotta posta in essere.
Tale causa di giustificazione ricorre in presenza di alcune condizioni:
- la veridicità dei fatti
- la continenza e l’interesse sociale all’informazione.
Il diritto di cronaca, come esercizio di un diritto o adempimento di un dovere può essere invocato solo dalla categoria dei giornalisti.
Il diritto alla critica, invocabile da qualunque cittadino deve comunque essere esercitato garantendo una forma espositiva corretta senza toni aggressivi e intenti lesivi.
Manuela Margilio