Nullità del matrimonio: in quali casi richiederla

il matrimonio civile per essere valido deve essere caratterizzato dalla presenza di alcune condizioni. Vediamo quali

Il matrimonio è un atto giuridico e come tale richiede alcuni requisiti la cui mancanza è motivo di nullità. Non siamo di fronte ad un contratto vero e proprio in quanto il contenuto dell’atto è determinato in tutto e per tutto dalla legge.

Alcune delle condizioni sono richieste per la validità del matrimonio e la loro mancanza rende il matrimonio nullo: sono i cosiddetti impedimenti dirimenti.

Altre condizioni non sono richieste per la validità e la loro mancanza rende il matrimonio solo irregolare: sono i cosiddetti impedimenti impedienti.

Le prime sono:

  • la maggiore età;
  • la sanità mentale;
  • la libertà di stato (non si può essere vincolati da un precedente matrimonio);
  • l’assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione.

In questi casi l’azione per ottenere la nullità può essere esercitata da chiunque vi abbia un interesse e dallo stesso pubblico ministero.

Altri motivi di nullità del matrimonio civile sono la presenza di vizi del consenso, ovvero incapacità naturale di intendere e di volere, violenza, timore, errore e simulazione. A parte quest’ultimo caso, per cui l’azione può essere esercitata da entrambi i coniugi, nelle situazioni precedenti l’azione può essere esercitata dal coniuge cui la causa di nullità si riferisce.

Va aggiunta inoltre l’ipotesi del matrimonio contratto dal coniuge di chi, dopo la dichiarazione di morte presunta, torna a farsi vivo.

Per regola generale l’azione può essere esercitata in qualunque tempo salvo in casi particolari per i quali sussiste il termine di decadenza di un anno: maggiore età, simulazione e parentela.

Sono impedimenti che non determinano nullità del matrimonio:

  • L’omissione di pubblicazioni;
  • Il divieto temporaneo di nuove nozze.

Precisiamo che quanto detto finora riguarda il matrimonio civile, regolato dallo Stato e celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile. Da tenere distinto dal matrimonio cattolico il quale tuttavia, in base al Concordato con la Santa Sede produce effetti civili pur essendo celebrato davanti al ministro del culto cattolico. In quest’ultimo caso, l’atto di matrimonio in quanto tale, è soggetto alle norme del diritto canonico ma per effetto della sua trascrizione nei registri dello stato civile acquista efficacia anche per lo stato.

La nullità del matrimonio cattolico viene disposta sulla base delle norme del diritto canonico, anziché dal giudice ordinario, dal Tribunale ecclesiastico. La sentenza è resa esecutiva nello stato da ordinanza disposta dalla corte d’appello che ne ordina l’annotazione nei registri dello stato civile.

Manuela Margilio

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