I Dispositivi di Protezione Individuale
I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
A seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.
L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. In questo articolo vedremo, nello specifico, cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale e la differenza tra le diverse categorie di DPI.
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:
“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:
essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
essere compatbili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.
Prima di andare a vedere, nel dettaglio, quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale, è bene evidenziare subito quali attrezzature e strumentazioni vanno escluse da tale definizione:
indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;
attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
materiali sportivi;
materiali per l’autodifesa o dissuasione;
apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Proseguiamo la trattazione nel successivo articolo.