Il diritto alla natura di esistere

Ci sono buone probabilità che l’Italia, dopo Equador e Bolivia, inserisca nella propria Costituzione, all’articolo 9, il diritto alla natura di esistere.

È quanto hanno chiesto ed ottenuto, per attivare l’iter parlamentare, le associazioni: Marevivo, Ecoitaliasolidale e Accademia Kronos.

Non è un’impresa facile, essendo i primi dodici articoli della nostra Costituzione ritenuti principi fondamentali, quindi, intoccabili. Ma ci sono scuole di pensiero che, su questa interpretazione, lasciano margine ad una migliore revisione.

Vedremo. La politica è sempre un “quid”, anche se dobbiamo prendere atto positivamente che il 19 maggio 2021 la proposta di inserire all’art. 9 della Costituzione l’attenzione all’ambiente e alla tutela degli animali è stata favorevolmente votata in commissione Affari Costituzionali del Senato.

Comunque, tutto è nato sull’esempio della Bolivia e dell’Equador le quali sono riuscite a promulgare una legge costituzionale che prevede “Il diritto alla tutela della natura”, ossia il diritto alla vita e alla diversità della vita, all’acqua, all’aria pulita, all’equilibrio, al ripristino, a vivere libera dalla contaminazione, alla tutela e alla dignità degli animali.

Dunque, anche in Italia ci si muove per cambiare il diritto ambientale.

Attualmente, l’articolo 9 della Costituzione sancisce lo “Sviluppo della cultura, della tutela dell’ambiente e del patrimonio storico ed artistico della Nazione”. In sintesi, il riferimento all’allora concetto di “paesaggio” indicava le bellezze naturali panoramiche, mentre oggi sappiamo essere totalmente cambiato poiché rientra nelle tante tematiche ecologiche sempre di più alla ribalta delle cronache, a causa degli squilibri dell’intero nostro ecosistema.

La protezione dell’ambiente è oggi una necessità sostanziale, pertanto tutte le norme che ad essa si riferiscono andrebbero migliorate nei contenuti, specialmente alla luce dei quotidiani disastri climatici e forestali, cause di alluvioni e pandemie che sembrano inarrestabili.

Le prime tangibili reazioni a difesa dell’unico pianeta che abbiamo per vivere risalgono agli anni ’70, quando l’ambiente divenne, infatti, un tema ricorrente nelle pronunce della Corte Costituzionale, che ricavò la corrispondente nozione in via interpretativa, coniugando l’art. 9 con i riferimenti contenuti in altri articoli (vedi artt. 32, 41 e 44).

Altro passaggio significativo si ebbe alla fine degli anni ’80 quando la giurisprudenza identificò l’ambiente come bene unitario e “valore primario ed assoluto” (Corte Cost. sentenza n. 641/1987; sentenza n. 210/1987; ord. n. 195/1990).

È certamente meritevole il lavoro di tutte le associazioni che si adoperano per salvaguardare l’ambiente e tutelare i diritti degli animali, tra l’altro spronate anche dal grido di allarme di valenti scienziati i quali dedicano tutto il proprio lavoro a questa missione, ma le leggi hanno la stessa urgente priorità di un intervento chirurgico in sala operatoria di una persona in grave pericolo di vita. Quindi, bisogna interpretare i tempi che viviamo perché ogni giorno è importante, per correggere tutto quello che c’è da migliorare, compresi i principi “intoccabili”.

Bruno Cimino

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