Il “verde” nella Costituzione italiana è già in vigore

Quella dell’8 febbraio 2022 è stata una giornata storica per gli ambientalisti. Una boccata d’ossigeno per le future generazioni, un significativo contributo per la salute dell’unico pianeta che abbiamo dove poter vivere.

Finalmente la modifica agli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione è passata: a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti; il Senato l’aveva già approvata il 3 novembre scorso con la maggioranza dei due terzi.

Di questo argomento ci eravamo già occupati (su Full d’Assi) il 7 luglio 2021 con un apposito articolo dal titolo “Il diritto alla natura di esistere” con il quale mettevamo in evidenza che, dopo quanto avevano fatto e ottenuto in materia ambientale Equador e Bolivia, anche l’Italia doveva inserire maggiori tutele ambientali tra le norme costituzionali, ossia dare più garanzie alla diversità della vita, all’acqua, all’aria pulita, all’equilibrio, a vivere liberi dalle contaminazioni e, non ultimo, più tutela e dignità agli animali. Nobile causa fortemente perorata anche dalle associazioni Marevivo, Ecoitaliasolidale e Accademia Kronos.

Adesso possiamo parlare di un traguardo raggiunto dopo tante lotte che hanno alimentato sommosse popolari e acceso forti dibattiti, sia in Italia che nel resto del mondo.

Ma lo dobbiamo interpretare anche come l’inizio di un nuovo capitolo al quale bisognerà fare riferimento quando si dovranno prendere decisioni legate all’intero patrimonio ambientale e alla salute pubblica: tutta la legislatura si dovrà adeguare a tutela della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali.

Ecco come si presentano ora i due articoli della Costituzione:

Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». 

Articolo 41: «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

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