Finalmente i papà potranno fare i papà

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Congedo parentale, in ogni stato vi sono normative e tutele differenti.

La legge italiana in merito all’arrivo di un figlio in una coppia prevede un periodo di congedo parentale riconosciuto anche al padre, sia volontario che obbligatorio, una fattispecie introdotta nel nostro ordinamento soltanto un decennio fa, oltretutto in via sperimentale. Solo con l’ultima Legge di Bilancio, nel 2022, si è intervenuti per stabilizzare entrambi i congedi del padre.

Istituiti in via sperimentale con Legge n.92/2012 i congedi parentale del padre (obbligatorio e facoltativo) consistono in periodi di astensione dal lavoro, retribuiti al 100%, in occasione della nascita di un figlio, ma non solo. L’art. 4 della suddetta legge trova applicazione anche nei casi di affidamento e adozione.

Per quanto riguarda le tempistiche, il congedo riconosciuto al padre si sostanzia in una astensione dal lavoro di 10 giorni da fruire, anche in maniera non continuativa, entro i 5 mesi di vita del figlio o del suo arrivo in famiglia nei casi di adozione, affidamento o collocamento temporaneo.

La Legge del 2012, in realtà, va ad integrare e a perfezionare quanto stabilito nel DL n.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che ha introdotto il congedo parentale del padre alternativo a quello materno, ossia una tipologia di astensione dal lavoro riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte da parte di quest’ultima oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre.

La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta nuovamente in materia introducendo importanti novità:

ha resto strutturali i congedi obbligatori e facoltativi per il padre;

la possibilità per il padre di richiedere il congedo anche per i 2 mesi precedenti il parto (sulla base della data presunta) e fino a 5 mesi dopo la nascita del figlio;

estende il beneficio anche ai dipendenti pubblici, sinora esclusi;

raddoppia la durata del congedo in caso di parto plurimo.

Un ultimo intervento, pur lasciando invariati molti aspetti della precedente legge, riconosce il diritto al congedo come autonomo e in quanto tale conciliabile con quello della madre; esso comunque spettante al padre indipendemente dal diritto della madre al congedo di maternità. Esso inoltre non intacca il diritto del padre neppure al congedo alternativo di cui abbiamo trattato nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda il congedo facoltativo, quest’ultimo è fruibile dal padre in aggiunta a quello obbligatorio nel caso in cui la madre rinunci ad un giorno del proprio congedo o al diritto al congedo stesso o nei casi in cui essa decida di anticipare la fine dello stesso.

La nuova norma, inoltre, estende il diritto ad entrambi i congedi anche nei casi di morte perinatale del figlio.

Come presentare la domanda

Il diritto al congedo di paternità spetta, come detto, ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico, nonché ai lavoratori domestici e a quelli agricoli a tempo determinato, purché al momento della presentazione della domanda sia in corso un rapporto di lavoro.

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