Per beneficiare della detrazione fiscale del canone d’affitto non sempre è necessario effettuare il cambio di residenza
Se hai preso una casa in affitto e vi hai stabilito la dimora abituale la buona notizia è che potrai portare in detrazione il canone di locazione anche se la residenza anagrafica è rimasta altrove.
Vediamo in via preliminare qual è la differenza tra residenza e dimora abituale.
In base al disposto di cui all’articolo 43 del codice civile si definisce la residenza anagrafica il “luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale”.
Dalla residenza si tiene distinta la semplice dimora, intesa come il luogo in cui la persona attualmente soggiorna, sia pure in maniera stabile. Si pensi all’appartamento preso in affitto per il periodo degli studi universitari.
Detto ciò, per poter portare in detrazione il canone della locazione è comunque necessario rispettare i limiti di reddito previsti dalla legge.
Nel rispetto dei necessari requisiti il titolare di un contratto di locazione stipulato in base alla legge 438/1991 potrà beneficiare delle detrazioni di cui all’articolo 16, commi da 1 a 1-ter del TUIR. Fatta eccezione per coloro che si trasferiscono per motivi di lavoro che presuppone il requisito della residenza, a fronte di una detrazione più elevata, nelle altre ipotesi è sufficiente che il contribuente inquilino dimostri, con idonea documentazione, che dimora stabilmente nell’immobile preso in affitto.
Cogliamo l’occasione per ricordare che le detrazioni riconosciute dalla normativa sono rapportate a precisi scaglioni di reddito e devono essere rapportate al periodo di tempo in cui l’unità immobiliare è destinata a dimora abituale (o ad abitazione principale).
Manuela Margilio