in caso di danno da vacanza rovinata il turista può pretendere il risarcimento. Vediamo quando
Le vacanze rappresentano per gran parte delle persone un momento atteso con trepidazione, un’occasione per rilassarsi, esplorare nuovi luoghi e allontanarsi dallo stress quotidiano. Purtroppo, anche quelle organizzate minuziosamente possono essere rovinate da una serie di imprevisti. Possono infatti esserci disservizi, inadempimenti o condizioni non conformi a quanto previsto in fase di prenotazione e quando le aspettative vengono deluse si parla di “danni da vacanza rovinata”. Si fa riferimento sia alla lesione di interessi economici ma anche a danni di tipo non patrimoniale, connessi a disagio fisico e psicologico per la perdita di un’occasione di svago e relax.
Volendo entrare più nel dettaglio si specifica che uno degli scenari più comuni riguarda i disservizi legati all’alloggio. Prenotare una stanza in un hotel che si rivela essere molto diversa da quanto concordato, sia per condizioni igieniche che per servizi mancanti, può trasformarsi in un vero e proprio incubo. A ciò si aggiungono spesso ritardi o perdita di bagagli.
Esaminando la questione da un punto di vista normativo la questione viene trattata dal Codice del Turismo oggi modificato dalle norme contenute nelle direttive Cee le quali riconoscono al turista il diritto al risarcimento del danno in caso di vacanza rovinata.
Infatti, se l’inadempimento delle prestazioni e l’inesatta esecuzione del pacchetto turistico non sono di scarsa importanza in base all’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore il risarcimento dei danni patrimoniali, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Inoltre può richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti all’aver inutilmente trascorso quel periodo e connessi alla irripetibilità dell’occasione perduta.
L’organizzatore o il venditore risponderanno dei danni sopra menzionati a meno che:
- siano attribuibili al comportamento del turista;
- dipendano da forza maggiore;
- siano causati da fatti imprevedibili e inevitabili dovuti al comportamento di un terzo soggetto estraneo all’organizzatore e al venditore.
Spetterà al viaggiatore dimostrare l’inadempimento o l’inesatto adempimento da parte dell’organizzatore o venditore del viaggio.
Si ricorda che il diritto al risarcimento si prescrive entro un certo lasso di tempo.
Qualora dovessero trascorrere tre anni dalla data di rientro dal viaggio il debito da parte dell’organizzatore o venditore si considera estinto. Per i danni diversi da quelli subiti alla persona come nel caso di spese aggiuntive vi è soltanto un anno.
Manuela Margilio