Buone notizie per i futuri papà. Dal 13 agosto 2022 è entrato in vigore il congedo di paternità obbligatorio. Che cos’è il congedo di paternità, quando spetta e come funziona?
Facciamo chiarezza su una misura recentemente introdotta e facente parte delle iniziative messe a punto dal Governo al fine di migliorare le modalità di conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. L’obiettivo del beneficio da poco previsto è inoltre quello di agevolare la ripartizione dei compiti tra il papà e la mamma nonché favorire la formazione del legame tra il papà e il proprio figlio.
Il riferimento normativo per il congedo di paternità obbligatorio è dato dal Decreto legislativo n. 105/2022, entrato in vigore lo scorso 13 agosto 2022. Esso introduce all’interno del TU n. 151/2001 una nuova disposizione in base alla quale viene riconosciuto, a favore del padre lavoratore dipendente, il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi in occasione di nascita, adozione o affidamento del bambino.
Per conferire al beneficio una maggiore flessibilità, il periodo di astensione dal lavoro può essere fruito anche in via non continuativa ricordando che tuttavia non è usufruibile ad ore.
Si evidenzia che, nel caso di parto plurimo, al genitore vengono riconosciuti 20 giorni di congedo, indipendentemente dal numero dei bambini.
Si potrà fruire del congedo a partire dai due mesi precedenti l’evento della nascita e si dovrà avvalere del permesso non oltre 5 mese successivi o dall’ingresso in famiglia/ affidamento.
Veniamo al punto relativo alla retribuzione prevista durante questo periodo di astensione del padre. Per tutto il periodo di congedo obbligatorio al genitore viene riconosciuta una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera del lavoratore che sarà corrisposta dall’Inps.
L’indennità sarà anticipata in busta paga dal datore di lavoro che provvederà al recupero della stessa in sede di versamento dei contributi mediante modello F24. Potranno essere previsti dei casi eccezionali in cui sia l’Inps a provvedere a versare la somma direttamente all’avente diritto.
Un’ultima precisazione: il congedo obbligatorio dei 10 giorni non deve essere confuso con il congedo alternativo pari a 5 mesi.