Cosa sapere sulle clausole vessatorie
Spesso si sente parlare di clausole vessatorie soprattutto quando si stipulano contratti con imprese, compagnie di assicurazioni o banche. Tali clausole devono essere lette attentamente e sottoscritte dalla parte contrattuale debole qualora siano presenti in quei contratti stipulati in serie e contenenti condizioni generali di contratto.
Per contratti in serie intendiamo quei contratti che spesso vengono redatti mediante moduli o formulari e che devono essere accettati dalla controparte così come sono stati predisposti. Essi pertanto costituiscono un’eccezione alla regola generale per la quale le parti contraenti, in virtù della loro autonomia contrattuale, possono definire liberamente i contenuti dell’accordo che vanno a stipulare. Nei contratti in serie invece la legge stessa pone un limite all’autonomia contrattuale a favore della parte contraente più forte (impresa, assicurazione, banca, ecc..). Il consumatore o utente del servizio (parte contraente debole) non può trattare le clausole contenute nel contratto. Può solo prendere o lasciare o concludere il contratto così com’è oppure rifiutarsi di concluderlo. Le condizioni generali di questi contratti sono efficaci nei confronti dell’altro contraente se al momento della conclusione del contratto questi li ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerlo usando l’ordinaria diligenza. Quindi per la valida conclusione del contratto è sufficiente la mera conoscibilità di tali condizioni contrattuali.
La legge tuttavia si preoccupa di proteggere il contraente debole prevedendo all’articolo 1341, comma 2 del codice civile alcune eccezioni al meccanismo sopra descritto. Devono pertanto essere specificamente approvate per iscritto e quindi conosciute e non solo conoscibili le cosiddette clausole vessatorie onerose. Si tratta, nello specifico delle condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto, sospendere l’esecuzione o altre restrizioni indicate nella norma stessa.
Esse sono soggette ad esplicita approvazione anche se contenute in contratti in serie predisposti per la generalità dei consumatori o utenti di quel servizio.
Non basta un’unica sottoscrizione onnicomprensiva priva di riferimenti alle singole clausole vessatorie ma è sufficiente il richiamo alle stesse con indicazione del numero della clausola e del suo contenuto. Attenzione, in mancanza di sottoscrizione non è ammessa la prova della conoscenza della clausola, in presenza della sottoscrizione non è ammessa la prova della ignoranza della clausola. La mancata sottoscrizione rende inefficace la clausola non sottoscritta e si tratta di inefficacia assoluta.