Chi perseguita o minaccia una persona, anche senza arrecarle alcun danno fisico può essere punito per il reato di stalking
Il reato di stalking, previsto dall’articolo 612-bis del Codice Penale italiano, è un crimine che consiste nell’attuare comportamenti persecutori nei confronti di una persona, al fine di provocarle ansia, paura o un grave disagio psicologico. Tali comportamenti possono manifestarsi in vari modi, come minacce, molestie telefoniche, appostamenti, pedinamenti, invio di messaggi indesiderati o altri atti che possano mettere in pericolo la sicurezza e la serenità della vittima.
La pena prevista per il reato di stalking può variare a seconda delle circostanze, ma generalmente include:
- Pena detentiva: Da 1 a 5 anni di reclusione.
- Multa: Fino a 20.000 euro, a discrezione del giudice.
L’entità della pena può aumentare ulteriormente se si verificano circostanze aggravanti, come:
- Il reato è commesso da un ex coniuge o partner (stalking domestico).
- Se la vittima è un minore o una persona vulnerabile.
- Se il comportamento persecutorio causa gravi danni psicologici o fisici alla vittima.
Oltre alla punizione penale, la vittima di stalking ha diritto anche al risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali (ad esempio danni morali o psicologici), attraverso un’azione civile.
In sintesi, lo stalking è un reato grave che danneggia la libertà e la sicurezza psicologica della vittima, e la legge italiana prevede pene severissime per chi lo commette, soprattutto quando il comportamento persecutorio ha ripercussioni sulla vita e il benessere della persona coinvolta.
In alcuni casi, oltre alla condanna penale, il giudice può adottare misure cautelari nei confronti dell’imputato per proteggere la vittima, come ad esempio:
- Il divieto di avvicinamento alla vittima o alla sua abitazione.
- L’ordine di allontanamento dal domicilio della vittima.
- L’obbligo di non comunicare con la persona perseguitata, nemmeno attraverso mezzi indiretti (come familiari o amici).
La vittima di stalking può denunciare il reato alle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri) o presentarsi direttamente in procura. È possibile anche chiedere il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che morali. È importante sapere che la legge offre alla vittima tutela immediata anche durante le indagini, e in caso di gravi situazioni di pericolo, possono essere emessi provvedimenti urgenti per tutelare la sicurezza della persona.
Manuela Margilio