come funziona l’apertura di credito in conto corrente
L’apertura di credito, meglio conosciuta come fido è uno dei principali tra i contratti bancari. Con essa la banca accreditante si obbliga a tenere a disposizione del cliente accreditato una determinata somma di denaro per un certo periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Differisce dal mutuo largamente impiegato dalla banca per i finanziamenti, sotto un duplice aspetto.
A differenza del mutuo l’apertura di credito è un contratto consensuale che si perfeziona per effetto del consenso dato dalle parti indipendentemente dalla consegna del denaro:
A differenza del mutuo con il quale viene trasferita la proprietà delle somme mutuate, l’apertura di credito produce effetti obbligatori. La banca si fa debitrice del cliente per la somma accreditatagli e il cliente acquista verso la banca il diritto di utilizzare il credito concessogli (detto provvista o disponibilità). Tale credito può essere utilizzato in tutto o in parte, in uno o più soluzioni. Se, e nella misura in cui il cliente utilizza la provvista, sorge a suo carico l’obbligazione di restituire le somme prelevate con i relativi interessi stabiliti per contratto.
L’obbligazione di restituzione in merito al capitale viene estinta allo scioglimento del contratto ovvero alla scadenza pattuita qualora è stato sottoscritto un contratto di apertura di credito a tempo determinato. In questo caso la banca potrà comunque sempre recedere prima del termine per giusta causa. Altra possibilità è che l’apertura di credito a tempo indeterminato venga meno quando una delle parti con il preavviso di 15 giorni dichiari di recedere dal contratto. Gli interessi vengono addebitati subito nel conto del cliente a scadenze annuali o semestrali o trimestrali secondo quanto dispone il contratto.
L’apertura di credito è normalmente in conto corrente, il che comporta che il cliente possa nel corso dell’esecuzione del contratto utilizzare più volte il credito e con successivi versamenti può ripristinare la disponibilità. Qualora egli prelevi in uno più soluzioni l’intera somma accreditatagli e successivamente la restituisca, il contratto non ha per questo motivo esaurito la propria funzione e pertanto non si estingue come si estinguerebbe il mutuo con la restituzione della somma mutuata.
Il cliente potrà nuovamente prelevarla senza che ciò renda necessaria la stipula di un nuovo contratto di apertura di credito.
Ultimo aspetto da evidenziare è che l’apertura di credito può essere allo scoperto ossia senza garanzie reali o personali a favore della banca oppure può trattarsi di un’apertura di credito garantita da ipoteca, pegno o fideiussione. La garanzia, se ci troviamo di fronte un’apertura di credito in conto corrente, non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che il cliente abbia integralmente restituito le somme prelevate in quanto egli può effettuare nuovi prelievi.