Domande aperte dal 12 febbraio al 31 marzo 2024.
L’INPS, con apposito messaggio n.614 del 9 febbraio 2024, dà notizia dell’emissione di un nuovo bonus. Si tratta, nello specifico, del Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi. E’ possibile quindi a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024 presentare all’INPS domanda in tal senso in presenza dei requisiti necessari.
“Il fondo – sta espressamente scritto – è finalizzato a garantire un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento”. La mancata ricezione – prosegue la nota – deve essere avvenuta per “inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020”. Quanto alla durata della interruzione lavorativa deve trattarsi di una durata minima di novanta giorni oppure di una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019. In presenza dei suddetti presupposti, la domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata all’INPS con le modalità specificate al presente link
“Il contributo – prosegue l’INPS – spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai conviventi”. Tale genitore non deve aver ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto. Tale situazione deve essersi verificata in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ci sia stata cessazione, riduzione, o sospensione della propria attività lavorativa. Quanto ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174,00 euro.
Il contributo verrà poi corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800,00 euro mensili, e per un massimo di dodici mensilità. Si dovrà altresì tenere conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse del medesimo fondo, che ammontano a 10 milioni di euro.
Di Maria Teresa Biscarini