è possibile donare un immobile ad un soggetto minore d’età purché vi sia l’autorizzazione del Giudice tutelare
Può succedere che un parente abbia intenzione a donare una casa ad un soggetto minore d’età. Ci si chiede pertanto se l’intestazione di un immobile a chi non ha ancora compiuto i 18 anni sia consentita dalla legge. La risposta è positiva ma, tenuto conto del fatto che un minore non ha ancora la capacità di agire, ovvero di compiere in autonomia atti con i quali acquistare dei diritti o assumere dovere, al suo posto deve provvedere chi ha la legale rappresentanza.
Ecco che per accettare una donazione devono necessariamente intervenire i genitori che hanno la potestà sul figlio oppure in loro assenza un tutore.
Si ricorda infatti che la donazione è pur sempre un contratto che deve essere accettato dal beneficiario e deve essere stipulato con atto notarile davanti al notaio e in presenza di due testimoni.
Questo non è sufficiente poiché quando ci sono di mezzo dei minori occorrono particolari ed ulteriori cautele. Prima di firmare il rogito notarile occorre che i genitori o il tutore abbiano l’autorizzazione del Giudice tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del minore.
L’istanza può essere presentata mediante ricorso anche direttamente dai genitori del minore da depositare in cancelleria. Nell’istanza devono esporsi le ragioni in base alle quali si reputa conveniente accettare la donazione dell’immobile. La proprietà di quest’ultimo potrebbe comportare anche degli oneri economici che il Giudice tutelare dovrà tener presente. Non è detto che l’utilità sia implicita nel valore stesso dell’immobile. Se il Giudice decide di dare il suo benestare emetterà un decreto di autorizzazione che dovrà essere presentato al notaio in sede di stipula dell’atto.
Una volta avvenuta la donazione i genitori manterranno sulla stessa l’usufrutto legale fino al compimento della maggiore età. Trattandosi di un diritto reale i genitori potranno continuare a godere dell’immobile vivendo nella casa o decidendo di darla in locazione.
Si ricorda, infine, che a seguito della donazione sarà necessario provvedere al pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Manuela Margilio