Con un solo episodio di violenza il Giudice dichiara l’addebito della separazione
Basta un solo atto di violenza per far sì che in caso di separazione dei coniugi scatti l’addebito nei confronti di chi ha posto in essere anche solo un fatto lesivo. Non rileva il fatto che lo stato di crisi sia insorto anche a seguito del comportamento della vittima di violenza. Un solo episodio di violenza rende l’unione tra i coniugi intollerabile.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.12662 del 9 maggio 2024.
Secondo i Giudici Supremi, a conferma di un orientamento già espresso in passato, un solo episodio di violenza, che sia fisica o psicologica, è lesiva della personalità e dignità del coniuge e per questo deve ritenersi causa sufficiente per la dichiarazione di addebito. Non rileva il fatto che l’altro coniuge abbia assunto un comportamento che provocatorio o che abbia esasperato la persona che ha commesso il fatto lesivo.
In questo contesto si ricorda che è proprio la legge, all’articolo 151 del codice civile, a descrivere i meccanismi dell’addebito della separazione. Al fine di pervenire all’accertamento per così dire del colpevole della separazione, occorre effettuare un’indagine in merito alle condotte dei due coniugi per valutare quale tra esse abbia contribuito maggiormente a determinare la crisi, mediante un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Un episodio di violenza fisica o morale, anche se occasionale, una volta che ne sia stata fornita la prova, è determinante e vista la gravità intrinseca, determina la dichiarazione di addebito senza che vi sia alcuna comparazione tra le condotte di entrambi i coniugi, persino nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della vittima.
Manuela Margilio