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Lavoro & Economia

LAVORO E SICUREZZA: I DPI

I Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

A seconda del grado di rischio dell’attività lavorativa è previsto l’utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.

L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. In questo articolo vedremo, nello specifico, cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale e la differenza tra le diverse categorie di DPI.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:

essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);

essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;

tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;

essere compatbili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI; 

essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.

Prima di andare a vedere, nel dettaglio, quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale, è bene evidenziare subito quali attrezzature e strumentazioni vanno escluse da tale definizione:

indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;

attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;

attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;

materiali sportivi;

materiali per l’autodifesa o dissuasione;

apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Proseguiamo la trattazione nel successivo articolo.

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